Norme Coni per l’Impiantistica Sportiva
Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008
Scopo e campo di validità: le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Per ristrutturazione si intende ogni variazione distributiva o funzionale fatta eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 31 della Legge 457/1978.
Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in particolare si distinguono:
a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA;
b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all’agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive. Tutti gli impianti sportivi di cui sopra, oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento delle barriere architettoniche, ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive. Gli impianti sportivi agonistici dovranno essere conformi, altresì, ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN e DSA e dal CONI, come indicato al successivo art. 12, in relazione al livello di attività in essi previsto, sia per quanto attiene le caratteristiche dimensionali, costruttive ed ambientali degli spazi destinati alla pratica sportiva, che per la dotazione e le caratteristiche delle attrezzature fisse e mobili. Per quanto espressamente previsto dai suddetti regolamenti tecnici, le relative prescrizioni sono prevalenti rispetto alle presenti norme.
Gli impianti sportivi agonistici, per poter consentire lo svolgimento delle attività ufficiali delleFSN e DSA, dovranno essere omologati in conformità ai Regolamenti tecnici delle FSN e DSA medesime.
Gli impianti sportivi di esercizio dovranno essere conformi alle presenti norme con le precisazioni di cui ai successivo articolo 11. La rispondenza alle presenti norme risulta vincolante per l’emissione da parte del CONI dei pareri tecnici sugli impianti sportivi previsti dalla legislazione vigente.
Con il termine “impianti sportivi complementari” sono indicati nel seguito gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo. Per questi impianti nella Parte III della presente norma sono indicate alcune “linee guida”, finalizzate a suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza.
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