Principio della partecipazione democratica nelle ASD

PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA NELLE ASD

È legittimo l’accertamento fiscale con cui si imputa la commercialità a un’associazione sportiva dilettantistica che non dia corretta ed effettiva applicazione al principio di partecipazione democratica e non dimostri, al contempo, una partecipazione concreta dei soci all’attività associativa. Se, per esempio, le assemblee vengono convocate con modalità poco consone a favorire la partecipazione di tutti i soci e, vieppiù, alle stesse prendono parte i soli soci amministratori, è plausibile presumere che la forma associativa sia un mero schermo per mascherare lo svolgimento di un’attività commerciale a tutti gli effetti.

È quanto si legge nella sentenza n. 552/05/14 della Ctp di Bergamo, inerente la vicenda tributaria che ha visto contrapposti l’Agenzia delle entrate e un noto golf club della città lombarda, organizzato nella forma di Asd. I verificatori presumevano l’esistenza di un’attività lucrativa, condotta dai soci fondatori e amministratori dell’associazione, con ciò riprendendo interamente a tassazione le quote associative corrisposte dai membri del golf club, sia ai fini Iva che per le imposte dirette. L’impugnazione dell’avviso di accertamento non ha portato esiti favorevoli, almeno in questo primo grado di giudizio. Due sono state le principali circostanze che hanno condotto i giudici provinciali a confermare l’accertamento: da un lato, «la totale assenza del requisito dell’organizzazione democratica, poiché nei verbali delle assemblee, nel corso delle quali sono state assunte decisioni fondamentali, hanno partecipato i soli soci amministratori»; dall’altro, il fatto che le assemblee sono state convocate con modalità poco consone a garantire «l’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa».

Dott. Danilo Turano – Comitato Scientifico SCAIS